Atto costitutivo e Statuto

Indice

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “SURGERY FOR CHILDREN ODV”. Assume la forma giuridica di organizzazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’organizzazione ha sede legale nel comune di Vicenza, viale Mazzini 127. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e Attività

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: 

  • Interventi di chirurgia ricostruttiva delle malformazioni congenite complesse su pazienti in età pediatrica e infantile appartenenti a paesi “con scarse risorse” o che non hanno possibilità di cura;
  • Assistenza pediatrica, medica ed infermieristica in paesi “con scarse risorse” o verso realtà svantaggiate;
  • Formazione di personale appartenente ai paesi oggetto delle missioni umanitarie al fine di responsabilizzarlo nell’attività di prevenzione e cura delle malattie in loco;
  • Studi e ricerche sulla genesi delle malformazioni, sull’impatto ambientale delle stesse e sulla prevenzione;
  • Formazione ed informazione, in Italia, sui temi della salute globale, ambiente, solidarietà internazionale con i ragazzi, gli adulti ed i professionisti.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/17:

  • Lettera B: interventi e prestazioni sanitarie;
  • Lettera D: educazione, istruzione e formazione;
  • Lettera H: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • Lettera I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

  • interventi e prestazioni sanitarie: interventi chirurgici di correzione di malformazioni infantili congenite, consulenza e supporto nel percorso del paziente durante le missioni chirurgiche in paesi con “scarse risorse”. Coordinamento di altri professionisti medici per offrire un supporto più ampio nelle richieste degli ospedali dove operiamo;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale: studio e analisi della genesi delle malformazioni infantili; ricerca su come l’ambiente modifica il nostro sistema genetico e impatta sulla nascita delle malformazioni; monitoraggio degli elementi inquinanti: pesticidi, diserbanti… e del loro effetto sull’organismo umano;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo: incontri con la popolazione, con le scuole e con professionisti del settore medico per trasmettere le esperienze maturate durante le missioni mediche, per parlare del valore del volontariato, di salute globale, di inquinamento e relativi effetti sulla nostra salute, per aiutare le persone ad essere sempre più consapevoli sui rapporti tra ambiente e salute. Organizzazione di eventi pubblici: spettacoli teatrali, concerti di musica e diverse altre attività per sensibilizzare la popolazione sui temi della solidarietà internazionale, sulla salute globale, sulle situazioni socio-sanitarie che vivono paesi diversi dal nostro ma non così lontani;
  • organizzazione di missioni umanitarie di chirurgia pediatrica in ospedali prevalentemente governativi nei paesi con “scarse risorse” con l’obiettivo di sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile. Programmazione ed esecuzione degli interventi con personale medico del luogo per favorire miglioramento di competenze ed autonomia. Organizzazione di giornate di formazione a medici, infermieri e personale sanitario del luogo per fornire loro competenze sempre maggiori nella chirurgia pediatrica con l’obiettivo di dare loro autonomia medica in questo ambito. Organizzazione, coordinamento e supporto a progetti già esistenti, sempre in ambito sanitario, che coinvolgano anche altre professionalità mediche al fine di dare un aiuto coordinato e continuativo nei paesi di riferimento.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse, da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Ammissione

Sono associati dell’organizzazione le persone fisiche o le Organizzazioni di Volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono aderire tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, senza distinzione di sesso, nazionalità o religione, nonché ETS aventi finalità omogenee con quelle dell’organizzazione, che condividano e si impegnino a realizzare gli scopi dell’organizzazione e osservarne lo statuto.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.

In particolare la domanda di ammissione ad associato deve osservare le seguenti modalità:

  • indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale per le persone fisiche; denominazione sociale, sede, codice fiscale e rappresentante legale per le persone giuridiche
  • dichiarare di accettare senza riserve il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali.

La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati entro 60 giorni e comunque dopo il versamento della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

 e il dovere di:

  • leggere, conoscere e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, morte.

L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo che ne prende atto alla prima riunione di Consiglio Direttivo. La data di recesso verrà considerata dal giorno di ricezione della comunicazione.

L’associato che:

  • contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto;
  • attua un comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’organizzazione;
  • non ottempera allo statuto o alle delibere degli organi sociali;
  • che in qualunque modo arreca volontariamente danni morali o materiali all’organizzazione;
  • si rende moroso del pagamento della quota associativa

può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, ratificata dall’assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Vice Presidente
  • Responsabile Operativo (incarico svolto da un consigliere)
  • Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
  • Organo di revisione (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 - L'assemblea

L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, o anche e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • ratifica l’esclusione degli associati;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Questo sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari di membri con un minimo di cinque ed un massimo di quindici membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate. Qualora i presidenti delle persone giuridiche decadano dalla carica di rappresentanti delle persone giuridiche socie, automaticamente cessa anche la carica che esse ricoprono all’interno dell’organizzazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri e deve riunirsi almeno una volta all’anno, entro il 30 marzo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; si applica l’articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

I consiglieri che abbiano un interesse personale diretto e/o indiretto all’oggetto di una delibera, in conflitto anche potenziale con l’interesse dell’organizzazione, hanno l’obbligo di dichiararne l’esistenza ed astenersi dal voto. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano presente.

I verbali di ogni riunione sono sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante e conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia, per Legge, di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra e delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’organizzazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • delibera sull’adesione e partecipazione dell’organizzazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’organizzazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  • attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • nomina il Vice Presidente tra i suoi membri;
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
  • disciplina l’ammissione degli associati e definisce la quota di ammissione ad associato;
  • procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertarne la permanenza dei requisiti e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  • delibera sull’espulsione dei soci;
  • delibera ogni anno l’importo della quota associativa.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di Lavoro da esso nominate. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il membro del Consiglio Direttivo che non presenzi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadrà automaticamente dalla carica e verrà sostituito con le modalità da prima indicate.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare tale modalità. Le convocazioni del Consiglio direttivo devono essere effettuate con avviso scritto, anche tramite e-mail, da far pervenire al domicilio dei membri almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, e dovranno contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo della seduta.

Il Presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Al Vice Presidente possono essere delegati dal Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e ha la medesima durata del Presidente. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee.

Art. 17 - Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017, salvo che la revisione legale dei conti non sia esercitata dall’organo di controllo, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. 

Art. 19 - Libri sociali

L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi. L’attività di raccolta fondi verrà rigorosamente rendicontata. In particolare, verrà redatto un apposito rendiconto, corredato da relazione illustrativa, in cui verranno riportate le entrate e le spese per ciascuna manifestazione organizzata dall’associazione. Sono ammessi anche contributi in natura o in servizi (ospitalità, assistenza…) che possano essere utili ai fini dell’organizzazione;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 - I beni

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

Art. 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale.

Art. 24 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

Art. 26 - Personale retribuito

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Responsabilità dell'organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.

Art. 29 - Assicurazione dell'organizzazione

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 32 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

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