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Obiettivi

 

• Organizzare team di chirurghi – anestesisti – infermieri, per attività chirurgica richiesta da paesi con “scarse risorse”, ed incentivare la collaborazione e la formazione del personale locale nel campo della chirurgia ricostruttiva.

• Consentire la correzione di malformazioni complesse di bambini provenienti da paesi con condizioni sanitarie disastrate, presso strutture specialistiche disponibili.

• Favorire l’aggiornamento  continuo nel campo della chirurgia ricostruttiva e la collaborazione con altre ONG che abbiano a cuore la salute del bambino.

Organizzazione

Articolazione Progetti:

La richiesta di collaborazione arriva direttamente da strutture sanitarie di paesi “poveri” dove sono in lista di attesa per chirurgia elettiva (talora anche da diversi anni), bambini ed adolescenti con anomalie invalidanti, congenite od acquisite, e dove, per motivi diversi, è difficile trovare soluzioni adeguate ai problemi di questi bambini.

In genere si tratta di strutture sanitarie di livello medio–alto, con sale operatorie idonee al tipo di patologie da trattare, in zone ad elevata densità di popolazione e facilmente raggiungibili dai pazienti. Una volta accettata la richiesta, si individua  il gruppo di volontari, generalmente 2 chirurghi, 1 anestesista e 2  infermieri di sala operatoria, che hanno il compito di preparare la strumentazione chirurgica e selezionare farmaci e materiali sanitari (a volte ottenuti da donazioni di case farmaceutiche) sulla base del tipo di chirurgia da eseguire.

La scelta dei volontari oltre che su esperienza, competenza e professionalità è fatta soprattutto sulle qualità umane: disponibilità, sensibilità e capacità di adattamento sono doti indispensabili per una attività concentrata in tre o quattro settimane, talora in condizioni  difficili.

Il personale locale che ha effettuato la prima selezione dei malati da operare, si fa carico dell’accreditamento del personale straniero presso le autorità competenti ed assicura collaborazione in sala operatoria e follow-up a lungo termine degli operati, mentre i volontari di S.F.C. si occupano dell’attività chirurgica e dell’immediato follow-up post-operatorio. Tutta l’attività è svolta in modo da agevolare quanto più possibile la formazione del personale locale, non solo  chirurghi ed anestesisti, ma anche le altre figure di sala operatoria ed in particolare lo strumentista.

Sono a carico di “Surgery For Children”  le spese di viaggio aereo, come pure tutte le  spese per farmaci e presidi sanitari necessari all’attività chirurgica (soprattutto per quelli non trasportabili tipo gas anestesiologici, etc, etc...), mentre la sistemazione logistica dell’equipe e le spese ospedaliere degli operati dipendono dal tipo di organizzazione esistente in loco: a volte sono pagate direttamente da “S.F.C.” ed a volte da chi ha richiesto la collaborazione (missionari od autorità locali).

In passato le equipe composte in genere da 5 persone hanno effettuato una media di circa 80 interventi a missione in 3 - 4 settimane di lavoro, con un costo medio di circa  7.000 Euro per missione; l’esperienza maturata ha confermato la validità di una tale organizzazione, ma ha dimostrato anche la necessità di strutturare meglio l’iniziativa soprattutto per quel che riguarda la continuità dei progetti intrapresi.

Garantire la continuità ai progetti costituisce il reale sostegno a “ bisogni di salute” altrimenti trascurati, e ne favorisce la credibilità; la continuità è importante  non tanto per il numero assoluto di bambini  che si riescono ad operare, quanto per il livello di cooperazione locale e per la qualità della formazione all’interno della struttura sanitaria, che si riescono ad ottenere .

La sostenibilità dei progetti dipende dalle risorse umane e dalla disponibilità finanziaria. S.F.C. si assume l’impegno di:

  1. selezionare i volontari da coinvolgere nei progetti.
  2. proporre e sostenere di volta in volta le singole missioni raccogliendo i contributi volontari di privati o di istituzioni sensibili sul C/C del CEFA precisando la causale: dott. Sergio d’Agostino – Surgery For Children (i contributi sono detraibili).


I contributi possono essere versati a:
CEFA      Via Lame, 118 – 40122 Bologna

Cassa di Risparmio di Bologna
C/C 07400004107T
CIN B – ABI 06385 – CAB 02412
Oppure C/C Postale n° 22590400
Causale: Surgery  For  Children

Perchè nasce

Nei paesi con realtà ambientali difficili, dove l’assistenza sanitaria è condizionata da difficoltà economiche e da problemi sociali, in genere gli aiuti umanitari si concentrano soprattutto su malattie infettive e parassitarie, denutrizione e problemi legati al parto che continuano ad essere le principali cause di mortalità infantile.

Per quel che riguarda i problemi chirurgici la necessità di  razionalizzare le risorse impone delle priorità  ed ovviamente sono gli interventi in urgenza-emergenza, dove esiste un rischio per la vita, ad avere la “precedenza”, mentre tutta la chirurgia d’elezione, anche quella pediatrica, viene considerata  un “lusso”.

In genere gli ospedali di riferimento per l’attività pediatrica sono pochi e concentrati nei grossi centri, e nella maggior parte dei casi i problemi chirurgici dell’età pediatrica vengono affrontate da chirurghi generali senza una esperienza specifica.

In particolare le malformazioni congenite, soprattutto quelle chirurgicamente correggibili e compatibili con la vita, ma non con una qualità di vita accettabile ( per es. malformazioni del massiccio facciale e degli apparati intestinale, genitale ed urinario), o gli esiti invalidanti  di gravi traumi od ustioni, hanno scarse possibilità di trovare soluzioni ed i pazienti con questi problemi corrono il rischio di crescere e diventare adulti con la propria menomazione.

Secondo dati OMS nei paesi poveri le Malformazioni Congenite ed i Traumi sono, in assoluto, un grosso problema di salute statisticamente significativo; e più precisamente, se si prendono in considerazione tutti i casi in cui viene limitata l'autonomia dell'individuo e condizionata la sua vita sociale, tali patologie sono tra le più frequenti cause di disabilità al di sotto dei 18 anni.

 

Da un lato, l’alto indice di natalità, le carenze nutrizionali materne, l’assenza di controlli in gravidanza e l’inquinamento ambientale, solo in parte controbilanciati da una più elevata mortalità infantile, possono spiegare la più elevata incidenza di patologia malformativa rispetto al mondo occidentale; dall’altro le difficili condizioni di vita e l’assenza delle più elementari norme di protezione ambientale rendono conto dell’elevato numero di incidenti che quando non sono mortali causano esiti spesso molto gravi e complessi difficilmente risolvibili con le risorse locali.
Chi conosce la realtà di questi paesi, conosce anche la "miseria" in cui vivono questi bambini, menomati dal difetto fisico, abbandonati a sé stessi e costretti a vivere relegati ai margini della società per tutto il resto della loro vita.

Il progetto "Surgery For Children" nasce con lo scopo di offrire una chirurgia specialistica elettiva, affrontata da team completi ed autosufficienti di chirurghi, anestesisti e strumentisti di sala operatoria, per dare dignità e provare a miglio rare la qualità di vita a chi, bambino adolescente o giovane adulto, è nato con una malformazione risolvibile chirurgicamente, ma è costretto a crescere infelice con il proprio difetto fisico, a causa di una difficile realtà ambientale.

Collaborazoine CEFA

Perché la collaborazione con il CEFA ?:

Il CEFA  è una ONG di volontariato internazionale fondato nel 1972, riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Unione Europea, dalle Nazioni Unite, nonché membro della FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato).

La sua attività consiste nella realizzazione, in zone disagiate  di paesi poveri, di programmi di sviluppo che rispondano ai bisogni dell’uomo (agricoltura, zootecnia, fornitura di acqua ed elettricità) e di sostegno e aiuto sociale, con il coinvolgimento responsabile delle popolazioni locali, con il fine primario di valorizzare le risorse umane presenti; il tutto in una visione cristiana dell’uomo e del mondo.

Nell’ottobre 2005 il CEFA, ha sollecitato la collaborazione della Chirurgia Pediatrica dell’ Ospedale di Vicenza per una bambina somala di 15 aa nata con una grave malformazione congenita, non risolvibile in Somalia e da molti anni alla ricerca di un centro dove poter effettuare l’intervento di chirurgia ricostruttiva; nel maggio 2006, dopo 2 interventi e tre mesi di ricovero a Vicenza, la ragazza, accompagnata dalla madre, è rientrata a casa guarita.

L’episodio è stata l’occasione per conoscere i progetti di cooperazione internazionale dei chirurghi pediatri di Vicenza, rivolti sia  alla accoglienza di bambini affetti da malformazioni gravi non operabili nel proprio paese, e sia alla organizzazione di missioni chirurgiche pediatriche direttamente in paesi disagiati. E così CEFA che non aveva mai sviluppato progetti di tipo sanitario ha creduto all’idea di “Surgery for Children”, ne ha condiviso la “mission” ed ha offerto una collaborazione concreta per strutturare meglio e dare continuità ai progetti già avviati; SFC, che non si costituisce come onlus e quindi non ha spese né di apertura né di rappresentanza, definisce in autonomia a quali richieste di collaborazione dare priorità, organizza le missioni (individua i volontari e raccoglie il materiale sanitario) e si adopera per ricercare i finanziamenti, mentre il CEFA offre gratuitamente un supporto logistico per la contabilità dei fondi riservati a SFC.

Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SURGERY FOR CHILDREN"

Titolo I

DENOMINAZIONE E DURATA

Art. 1) È costituita in Vicenza, Viale Mazzini n. 127, l'Associazione di volontariato denominata " SURGERY FOR CHILDREN " di seguito detta "Associazione", ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. L'Associazione non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di cooperazione e solidarietà internazionale. Essa collabora in particolare con il CEFA (Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura), associazione nazionale con sede in Bologna, riconosciuta dal Ministero Affari Esteri italiano con decreto n. 128/4174/3/D del 14/09/1988, dalla Unione Europea e dalle organizzazioni internazionali.

Art. 2) L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II

SCOPI SOCIALI

Art. 3) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, ispirata ai valori cristiani della fratellanza e della solidarietà sociale, umana e culturale; è aconfessionale e apartitica, non persegue scopo di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente di prestazioni occasionali di medici e infermieri volontari finalizzate allo sviluppo della salute del bambino, ed in particolare allo sviluppo della chirurgia pediatrica, secondo i bisogni, nel mondo.

Le Specifiche finalità sono:
a) aiutare i bambini che vivono in paesi con scarse risorse;
b) sviluppare la cultura dell’assistenza pediatrica medica ed infermieristica in ospedale ed in particolare porre attenzione alla cura delle malformazioni congenite, sia direttamente con attività chirurgica in loco, sia indirettamente con attività di formazione del personale locale;
c) promuovere e realizzare iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza delle malattie chirurgiche pediatriche con particolare riguardo alle malformazioni congenite, eventualmente assumendo anche iniziative a carattere filantropico;
d) donare medicinali ed attrezzature sanitarie a strutture ospedaliere che si facciano carico dei problemi precedentemente riportati;
e) sviluppare le moderne tecnologie in armonia con la qualità del livello di assistenza sanitaria dei paesi dove l’associazione opera;
f) Formare personale volontario secondo criteri di qualità operativa e rispetto dell'individuo.

L'Associazione si basa:
- sulla gratuità nello svolgimento dell'attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona;
- sull'esigenza morale di impegnarsi per la piena solidarietà fra i popoli, operando per la pace, per uno sviluppo sostenibile, prestando servizio e soccorso alle persone più bisognose senza distinzione di razza, religione e nazionalità;
- su un impegno diretto e concreto nella società, aggregando energie diverse del volontariato disposte a collaborare, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, ed anche allacciando forme di collaborazione con strutture pubbliche (a livello locale, nazionale ed internazionale) che condividano le stesse finalità.

Inoltre l'Associazione si propone di dare sostegno e collaborazione ad attività ed a programmi di cooperazione promossi ed attivati dal CEFA.
Al fine di conseguire gli scopi sociali, l'associazione potrà:
1) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con organizzazioni ed enti pubblici e privati per la gestione diretta di spazi e strutture;
2) aderire ad altre associazioni che condividano finalità analoghe;
3) allestire esposizione e vendita di articoli e oggetti vari, in concomitanza con la promozione dei progetti e delle attività dell'Associazione;
4) gestire bar e punti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni e spettacoli;
5) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività commerciali e produttive per autofinanziamento, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo III

ASSOCIATI

Art. 4) Il numero degli associati è illimitato e possono aderire tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, senza distinzione di sesso, nazionalità o religione, nonché associazioni ed
organismi aventi finalità omogenee con quelle dell'Associazione, che condividano e si
impegnino a realizzare gli scopi dell'Associazione e ad osservarne lo statuto.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5) Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale per le persone fisiche;
2) indicare denominazione sociale, sede, codice fiscale e rappresentante per le persone giuridiche;
3) dichiarare di accettare senza riserve il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di partecipazione, in ogni materia oggetto di delibera,comprese l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi.
Qualora il Consiglio Direttivo ritenga non esistano i presupposti per consentire l'ammissione a socio, deve fornirne adeguata motivazione per iscritto all'aspirante. Contro il provvedimento di mancata ammissione l'aspirante socio può presentare ricorso che verrà discusso dall'Assemblea nella prima convocazione ordinaria.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che questi avranno versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso.

Con decisione adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
b) quando non ottemperino allo statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
d) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative.
Ove le violazioni di cui ai punti sopra elencati vengano commesse da un membro del Consiglio
Direttivo, il provvedimento di espulsione sarà adottato dalla maggioranza assoluta del Consiglio medesimo, sentito il parere dei restanti membri del Consiglio.
In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento; sul ricorso deciderà con delibera l'Assemblea, nella prima riunione ordinaria.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Art. 6) I soci dell'Associazione di volontariato prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
L'Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge.

Titolo IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 7) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative annuali e/o contributi associativi versati dai soci;
b) beni mobili ed immobili di proprietà;
c) contributi e sovvenzioni sia da Enti pubblici e privati, che da privati cittadini;
d) donazioni, lasciti, elargizioni concesse senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione, con l'obbligo di destinare beni ricevuti e rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
e) entrate derivanti da convenzioni, cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi, attività commerciali e produttive marginali, o da iniziative promozionali.
Sono ammessi anche contributi in natura o in servizi (ospitalità, assistenza, ecc.) che possano essere di utilità ai fini dell'Associazione.
Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige, entro il 31 marzo dell’anno successivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo e lo sottopone all'Assemblea dei Soci.
L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
I Fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Titolo V

ORGANI SOCIALI

Art. 8) Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice-Presidente;
e) il Responsabile Organizzativo;
f) il Segretario;
g) il Collegio dei Probiviri (se nominato);
h) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 9) L'Assemblea è composta da tutti i soci persone fisiche maggiorenni e dai rappresentanti maggiorenni delle persone giuridiche socie; può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente, previa determinazione del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno 1/10 della base sociale; in quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30
aprile e adempie ai seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente (entro il 30 aprile);
b) eleggere all'occorrenza i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria viene indetta quando si renda necessario deliberare sulle seguenti materie:
e) scioglimento dell'Associazione;
f) proposte di modifica dello Statuto Sociale;
g) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto, anche tramite email, da fare pervenire al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data fissata.
L'Assemblea straordinaria è convocata con qualunque mezzo che costituisca prova scritta della ricezione da parte di ciascun socio dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima della data fissata.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, tranne quando sia chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nel qual caso è necessaria la presenza dei tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due per ogni socio.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente, o in caso di assenza di entrambi, dal socio più anziano presente.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.
L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di un numero di soci tale da rappresentare la maggioranza di tutti gli associati.
Analoga maggioranza è richiesta in caso di votazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
L'elezione libera degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (art. 2532 del Codice Civile) e sulla sovranità dell'Assemblea dei Soci.
Possono essere nominati a ricoprire le cariche sociali tutti i soci persone fisiche maggiorenni e i rappresentanti maggiorenni delle persone giuridiche socie. Il diritto di voto si esercita attribuendo fino a due preferenze.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti.
Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere trascritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'assemblea e dal verbalizzante.
Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di cinque ed un massimo di quindici consiglieri eletti fra tutti i soci persone fisiche maggiorenni e i rappresentanti maggiorenni delle persone giuridiche socie. Qualora questi ultimi decadano dalla carica di rappresentanti delle persone giuridiche socie, automaticamente cessa anche la carica che essi ricoprono all'interno dell'Associazione.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ne fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, mentre il Consiglio stesso nomina al suo interno un Vice-Presidente, un Responsabile Organizzativo e un Segretario.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri componenti, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri e deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano e delibera per alzata di mano.
La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. Non sono ammessi voti per delega.
I Consiglieri che abbiano un interesse personale diretto e/o indiretto all'oggetto di una delibera, in conflitto, anche potenziale, con l'interesse dell'Associazione, hanno l'obbligo di dichiararne l'esistenza ed astenersi dal voto.
I verbali d'ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante e conservati agli atti.
I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue
finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) approvare la programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi;
c) predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
d) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi per i soci, nonché la penale per i ritardati versamenti;
e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
f) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
g) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
i) deliberare sull'espulsione dei soci;
j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci persone fisiche maggiorenni e i rappresentanti maggiorenni delle persone giuridiche socie;
k) redigere l'eventuale regolamento interno.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dei responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominate. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Il membro del Consiglio Direttivo che non presenzi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadrà automaticamente dalla carica e verrà sostituito con le modalità prima indicate.
Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, anche tramite e-mail, da fare pervenire al domicilio dei membri almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, e dovranno contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Art. 11) Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintendendo in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.
Il Vice-Presidente fornisce prova dell'impedimento momentaneo del Presidente a mezzo di delega conferita da quest'ultimo.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dell'Associazione tra i soci persone fisiche maggiorenni o i rappresentanti maggiorenni delle persone giuridiche socie, dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea dell'Associazione provvede a sostituire il Presidente.

Art. 12) Il Vice-Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Al Vice-Presidente possono essere delegati dal Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 13) Il Responsabile Organizzativo dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Responsabile Organizzativo gestisce e pianifica gli interventi dell'Associazione, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, e si occupa della redazione dei preventivi e consuntivi; partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 14) Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, aggiorna il libro soci, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio, dai quali riceve le direttive per lo svolgimento delle sue mansioni.
Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio, avendo il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali.

Art. 15) Il Collegio dei Probiviri (se nominato), è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dell'Associazione tra i soci persone fisiche maggiorenni o i rappresentanti maggiorenni delle persone giuridiche socie, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli organi stessi, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.
Delibera inoltre i provvedimenti di espulsione dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri svolge inoltre funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art.16) La vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione è esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato), formato da tre membri, nominati per tre anni dall'Assemblea e rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di persone con idonea capacità professionale, di cui almeno il Presidente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Titolo VI

RENDICONTI

Art. 17) L’esercizio sociale decorre dal 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo dell’anno successivo e approvati dall'Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Viene depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18) L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VII

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 19) Nel caso di scioglimento dell'Associazione, in qualunque tempo e per qualsiasi ragione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore, fissandone i poteri previa osservanza delle disposizioni di legge che regolano la materia.
All'atto dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, al netto delle eventuali passività, verrà devoluto ad altre associazioni di volontariato con finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Titolo VIII

RINVIO

Art. 20) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazioni di volontariato.
I soci fondatori all’unanimità deliberano che per il primo triennio il Consiglio direttivo sia composto dai seguenti cinque membri:
Paolo Menna – Presidente;
Maria Angelica Fabbro – Vice-Presidente;
Sergio D’Agostino – Responsabile Organizzativo;
Anna Scuccato – Segretario;
Liana Barro – Consigliere;

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